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DOTT. ING. FABIO PINARDI |
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| Albo collaudatori Regione Lombardia n. 2166 | ||||
| Albo consulenti tecnici Tribunale Brescia n. 304 | ||||
| INGEGNERIA SISMICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SISMICA NOTIZIE SPECIALE NORMATIVA SISMICA:
BOZZA NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI aggiornate al 24 Aprile 2007
DM 14.09.2005 - Norme tecniche per le costruzioni DEFINITIVAMENTE PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2007 L'ENTRATA IN VIGORE Il Governo ha definitivamente prorogato l'entrata in vigore definitiva del DM 14 sett. 2005 al 31/12/2007. La proroga è stata inserita del decreto "mille proroghe" approvato il 26 febbraio scorso. A questo punto sarà possibile depositare calcoli ai sensi delle vecchie norme dm 16.01.96 e 09.01.96 sino al 31 dicembre di quest'anno, salvo ulteriori proroghe.
SISMICA NOTIZIE SPECIALE NORMATIVA SISMICA: In data 22.12.2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga "al 31 dicembre 2007 del termine della fase sperimentale prevista per l'applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni, dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione a sostegno dei terreni" Sul sito http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/classificazione/index.htm si trovano i documenti relativi alla proroga. CONSEGUENZE APPLICATIVE
DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SISMICHE Opere di nuova costruzione: ·
il 23 ottobre 2005
sono entrate in vigore le Norme Tecniche per le Costruzioni
(D.M. 14.9.2005) e l'Ordinanza PCM 3274/2003 (con
successive modifiche ed integrazioni); ·
il 23 ottobre è
quindi entrata in vigore anche la classificazione sismica
prevista dall’Ordinanza 3274, eventualmente aggiornata dalle singole
Regioni; ·
le Norme Tecniche prevedono che per un periodo
di 18 mesi i progettisti possono eventualmente applicare la normativa
previgente (esplicitamente evidenziata alla fine di questo
documento); in alternativa può essere usata l’Ordinanza 3274, il cui
impiego può anche essere reso obbligatorio dal committente (Enti pubblici
etc.); altri codici normativi appaiono di scarso interesse pratico ·
in zona sismica (anche di nuova
classificazione) chi volesse adottare il DM 16 gennaio
1996 deve tener conto che (nota esplicativa all’Ordinanza d.d.
04/06/2003): o
Alla
zona 1 corrisponde il grado di sismicità alto (S=12) o
Alla
zona 2 corrisponde il grado di sismicità medio (S=9) o
Alla
zona 3 corrisponde il grado di sismicità basso (S=6) o
Alla
zona 4 è data facoltà alle singole regioni di imporre o meno l’obbligo
di progettazione antisismica ( in caso affermativo agli effetti del D.M.
sismico del ’96 la zona viene equiparata alla 3 Progetti in “corso”: ·
i lavori per cui in data 23.10.2005 NON
sono ancora iniziati, indipendentemente dal possesso di regolare licenza
edilizia o DIA, ricadono nelle regole generali già indicate per le
nuove opere (devono quindi essere progettati secondo il DM 16 gennaio 1996 o
l’Ordinanza 3274); ·
i lavori che in data 23.10.2005 sono già
iniziati sulla base di regolare deposito del progetto strutturale possono
essere portati a termine senza adottare criteri antisismici. Come
anticipato le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni prevedono che per un
periodo di 18 mesi i progettisti potranno continuare ad applicare la
normativa previgente, ovvero: DM 9 gennaio 1996: Norme tecniche per
il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato,
normale e precompresso per le strutture metalliche; • legge 2
febbraio 1974 n. 64, e relative norme di attuazione: DM
16 gennaio 1996: Norme Tecniche relative ai “Criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;
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E stato reso estremamente semplice l'approccio alle normative europee
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Dott. Ing. |
Fabio Pinardi | Tel: |
333-2711302 |
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